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Sicurezza e manutenzione imprese esterne. Pubblicazione INAIL su gestione appalti e rischi

È arrivata dall’Inail la pubblicazione intitolata “la manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, risultato dell’attività di ricerca e di formazione dell’istituto finalizzata all’analisi di aspetti legati alla manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro, l’esternalizzazione della manutenzione ed i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

All’interno della pubblicazione, utile per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti, viene seguito un approfondimento circa la sicurezza e manutenzione imprese esterne, ovvero l’esternalizzazione del servizio di manutenzione con l’affidamento in appalto. In tali situazioni è necessaria una corretta valutazione dei rischi legati ad eventuali interferenze dovute alla compresenza dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.

Ciò accade sia nell’ambito delle costruzioni, in cantiere, sia nell’ambito industriale, in stabilimento. Si tratta di luoghi di lavoro dove le operazioni di manutenzione sono spesso caratterizzate da una complessità tecnica, organizzativa e normativa sempre maggiore.

Non si parla più di una manutenzione intesa solo come un servizio tecnico specialistico, ma una visione più ampia e integrata del processo manutentivo. Da qui nasce la necessità di ricorrere ad imprese esterne per eseguire attività di manutenzione che in azienda sono considerate non tanto strategiche da essere condotte all’interno.

Tuttavia gestire la sicurezza e manutenzione imprese esterne richiede una selezione degli appaltatori e dei fornitori ed attività di controllo sugli stessi.

Come sottolineato nella pubblicazione Inail, dedicata alla sicurezza e alla manutenzione imprese esterne, l’esternalizzazione dell’attività di manutenzione produce un forte impatto, non solo sulla gestione dei contratti fra le aziende, anche sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, determinando la necessità di un’attività dell’appaltatore bene integrata nelle attività svolte dalla azienda committente affinché le tutele possano essere estese a tutti i lavoratori coinvolti.

A riportare le direttive, inerenti alla cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, è il D.lgs. 81/2008 che all’articolo 26 regolamenta gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

La sovrapposizione di lavorazioni eseguite da imprese aventi differenti datori di lavoro, comporta rischi da interferenza. L’interferenza è definita come la “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Autorità Vigilanza contratti pubblici di lavori servizi e forniture).

A questo punto entra in gioco il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) all’interno del quale vengono indicate le misure tecniche e procedurali adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni. Con il DUVRI vengono dettagliate le informazioni al fine di definire le misure di coordinamento e di contenimento del rischio.

L’obbligo di redigere e allegare al contratto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi”, si presenta nelle ipotesi di affidamento di lavori ad imprese o a lavoratori autonomi attraverso il contratto di appalto, d’opera o di somministrazione.

Tra le informazioni contenute nel documento vi sono:

-individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
-identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti;
-identificazione e descrizione dell’area interessata;
-durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro;
-orario in cui viene svolto il lavoro;
-valutazione dei rischi interferenziali;
-cronoprogramma;
-scelte organizzative, procedure, misure preventive e protettive.

Il datore di lavoro committente procede:

individuando i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
analizzando le modalità di effettuazione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto nelle varie fasi operative;
valutando la possibilità di sovrapposizione spazio temporale delle attività presenti.
A seguire quindi determina se le interferenze tra l’attività dell’azienda e quelle degli operatori economici siano da considerare a rischio.

La valutazione del rischio da interferenza, in relazione all’ambiente ed alla tipologia di rischio individuata, sarà il prodotto della probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza per la gravità del danno stesso qualora dovesse verificarsi. Il livello di rischio potrà anche essere determinato da indagini tecniche (fonometriche, ambientali, ecc.).

La probabilità sarà influenzata da:

fattori esterni difficilmente quantificabili;
tipologia e durata dell’attività;
affidabilità e mantenimento delle misure di sicurezza adottate per eliminare le interferenze.
La gravità sarà influenzata da:

-tipologia del rischio;
-caratteristiche degli ambienti di lavoro;
-caratteristiche delle attrezzature coinvolte;
-caratteristiche degli agenti chimici, fisici, biologici coinvolti nel rischio.

FONTE: INGEGNERI.CC

 

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