L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato una nota contenente indicazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni, indicate nell’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024, relative alle sanzioni in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti prevista all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
L’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato l’aspetto penale delle infrazioni sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, con l’introduzione della pena alternativa o congiunta dell’arresto o dell’ammenda.
L’INL spiega che per determinare l’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018, disposizione modificata in parte dal D.L. n. 19/2024 con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per il lavoro nero, confermando l’aumento del 20% già previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
Questa maggiorazione verrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024.
Per esempio, per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione che viene punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:
60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72
72x5x20 = euro 7.200
Tranne nell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro da parte di soggetti non autorizzati, l’arresto avviene in alternativa all’ammenda, e il personale ispettivo dell’INL è tenuto ad adottare la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.
Nel quantificare la sanzione verrà considerato quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18, secondo il quale l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
I limiti minimi e massimi saranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, all’appalto e al distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto un nuovo comma 5-quater all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui gli importi delle sanzioni previste da questo articolo sono aumentati del 20% nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato soggetto a sanzioni penali per lo stesso tipo di reato.
Nello specifico:
– la maggiorazione (comma 1, lettera e della Legge n. 145/2018) viene applicata nel caso in cui il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, abbia ricevuto uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori (contenuti nella precedente lettera d della stessa legge), costituendo, una recidiva semplice;
– la maggiorazione della sanzione (comma 5-quater del nuovo articolo 18), con l’applicazione delle maggiorazioni indicate bella Legge n. 145/2018, sarà definita di recidiva specifica.
Ecco alcuni esempi:
- qualora si debba sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti abbia ricevuto una maxisanzione (ai sensi del comma 1, primo periodo dell’articolo 18), l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84;
- qualora si debba sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato punito con le sanzioni penali, previste dall’ articolo 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+20% (ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 100,80.
In caso di sfruttamento dei minori, è previsto l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda viene aumentata fino al sestuplo. Le aggravanti si limitano ad aumentare le 2 sanzioni senza modifica della natura alternativa.
Eccetto per le ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.
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