Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge 13 dicembre 2024 n. 203, sono state diffuse nuove disposizioni in materia di lavoro che entreranno in vigore dal 12 gennaio 2025.
Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che abbraccia vari ambiti del settore lavoro, qui affronteremo alcuni dei cambiamenti riguardanti la salute e sicurezza.
Certe disposizioni vanno a modificare il Decreto 81/08 e s.m.i., e tra le modifiche più significative rientra la relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà fornire una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza in riferimento all’anno precedente e presentare gli interventi da mettere in campo per migliorarla.
Relativamente all’aggiornamento formativo dei medici competenti, è stato stabilito che sarà il Ministero della Salute a verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del ruolo di Medico competente, senza che sia necessaria comunicazione da parte dell’interessato. Le organizzazioni potranno, comunque, continuare a verificare che il proprio medico sia in regola con gli obblighi formativi, consultando il portale del Ministero.
Anche il sistema di sorveglianza sanitaria subirà diverse modifiche e comprenderà: la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, finalizzata a determinare l’idoneità fisica del lavoratore a svolgere la propria mansione; la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, nel caso in cui sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare l’idoneità alla mansione. Se, invece, il medico non dovesse ritenere necessaria la visita, allora dovrà comunque esprimere un giudizio in merito all’idoneità alla mansione del lavoratore.
Inoltre, per quanto riguarda la prescrizione di esami diagnostici o analisi il medico competente può tenere in considerazione i risultati di analisi precedenti indicati nella cartella sanitaria per evitare di ripeterli inutilmente.
Infine, per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, nel caso in cui le lavorazioni non provochino emissioni nocive, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, tramite PEC, il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo diversa disposizione.
Comment here