La circolare n. 2 dell’11 settembre 2019 riconosce presso la Regione Sicilia i corsi svolti presso altre regioni in modalità FAD di cui al decreto assessoriale n. 581 del 16 dicembre 2014.
L’art. 1 del decreto suddetto stabilisce che i soggetti organizzatori possono svolgere attività riferita ai seguenti corsi:
a) Corsi professionali abilitanti per l’esercizio dell’attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) Corsi professionali abilitanti per l’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio;
c) Corsi preparatori per l’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione.
La circolare afferma che titoli abilitanti per l’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande conseguiti nelle altre regioni, anche in modalità FAD, devono ritenersi validi nel territorio siciliano, sempre che tale validità sia valutata e attestata dalla Regione competente, anche in virtù del principio di reciprocità che consente la libera circolazione dei titoli e requisiti sul territorio nazionale ed europeo.
In virtù dello stesso principio devono ritenersi validi sul territorio regionale anche i titoli abilitanti o di frequenza relativi ai corsi svolti in altre Regioni in modalità FAD di cui alla lettera a) e b).
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