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Responsabilità dell’amministratore di condominio a seguito di incidente mortale per lavori di ristrutturazione

La Cassazione Penale Sez. 3, il giorno 3 luglio 2019 con sentenza n. 29068 emette definitiva condanna nei confronti del capo condominio in qualità di committente per l’infortunio mortale del dipendente dell’impresa affidataria.

Il fatto

Il giorno 4 giugno 2018 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione proposta da M.L. nei confronti della sentenza del 11.04.2014 del Tribunale di Palermo, con cui M.L. è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all’art. 589 c.p.
Reato ascrittogli in qualità di capo condominio, e quindi committente dei lavori di rifacimento della facciata dello stesso, omettendo di attenersi ai alla verifica dell’idoneità professionale dell’impresa appaltatrice (all.to XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) determinando così la morte di S.S., dipendente dell’impresa precipitato dal 2° – 3° piano del ponteggio montato per la realizzazione delle lavorazioni oggetto di appalto.

La Corte territoriale, nel prendere atto quanto indicato nella sentenza nei confronti di M.L., al momento del verificarsi dell’infortunio, incombevano le responsabilità di culpa in eligendo e di culpa in vigilando.

Nel disattendere l’impugnazione dell’impuntato M.L. la Corte d’appello ha evidenziato che il preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori era stato approvato dall’assemblea condominiale con dicitura manoscritta “approvato” predisponendo le ricevute delle spese relative a tali lavori.

La condanna dell’imputato M.L. è stata dunque confermata anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e risarcimenti dovuti alle parti civili

Nei confronti di tale sentenza M.L. ha nuovamente proposto ricorso per cassazione sostenendo che tale giudizio sarebbe stato desunto in modo illogico dalla annotazione a penna sul preventivo con semplice dicitura “approvato”, non riconducibile all’imputato e dalla richiesta di predisposizione delle ricevute di pagamento.

Nel ribadire il mancato perfezionamento del contratto di appalto e la unilateralità della ditta a procedere con il montaggio del ponteggio per l’esecuzione dei lavori e pertanto la conseguente assenza di responsabilità del ricorrente quale Amministratore di Condominio.

Per tutto quanto da M.L. ribadito chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

L’INAIL, costituita parte civile il 14.03.2019, ha predisposto una memoria contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando la logicità delle considerazioni poste a fondamento della decisione presa, in quanto dalle ricevute di pagamento delle rate del prezzo da corrispondere all’impresa , dalla non necessarietà della forma scritta per la conclusione di un contratto d’appalto, dalla inverosimiglianza dell’inizio dell’installazione del ponteggio in assenza del perfezionamento del contratto.
Il ricorso non è fondato.

In conclusione gli elementi sufficienti a procedere con la condanna sono stati.

• L’apposizione a mano della dicitura “approvato” sul testo di proposta;

• L’attivazione delle rate con emissione delle ricevute per il saldo del prezzo da pagare;

• L’incontro tra la ditta e l’Amministratore di Condominio in concomitanza con l’inizio dei lavori e il montaggio del ponteggio necessario alle attività di contratto.

Arch Jr Wladymiro Wysocki
Presidente CNL Territoriale Roma
Coordinatore OPN Roma

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