News

Nuovo CORSO DI APPRENDISTATO PER APPRENDISTI

OPN ITALIA LAVORO è lieta di comunicare a tutti i suoi associati, che sulla piattaforma ESAFAD è presente il nuovo Corso di apprendistato per apprendisti.

Cos’è l’apprendistato?

L’apprendistato è da considerarsi una forma lavorativa, introdotta ormai da molti anni in Italia e più volte riformata, che mira alla formazione ed all’occupazione dei giovani.

Si tratta di un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente, la durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni, cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

È prevista la presenza di un tutore o referente aziendale.

Chi può usufruire di questo contratto?

I giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, privati o pubblici. Nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni.

Obblighi formativi

La formazione professionalizzante: cioè quella volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali

Proporzione numerica e facoltà di assumere

Il numero massimo di Apprendisti da assumere in Azienda, direttamente o indirettamente, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.

In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100% della forza presente.

Se un’Azienda ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:

Da 0 fino a 2 lavoratori qualificati (3 apprendisti);

Fino a 9 dipendenti, occupati da 3 lavoratori qualificati in su (1 apprendista per ciascun lavoratore qualificato);

Oltre i 9 dipendenti, occupati da 3 lavoratori qualificati in su (3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati).

Facoltà di assumere apprendisti

L’Azienda con più di 10 Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 30% dei contratti di Apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti.

Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.

Non sono computati tra i contratti scaduti:

  1. i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
  2. i dimissionari;
  3. i licenziati per giusta causa;
  4. chi rifiuta di rimanere in servizio.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tutti gli effetti, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Durata della formazione

La durata della formazione di base e trasversale è determinata per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media);

80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Durata del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima non inferiore a 6 mesi. In ogni caso, per l’apprendistato di “primo livello” la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può comunque essere superiore a:

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale, nonché per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
  • 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
  • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Qualifiche con durata dell’apprendistato superiore a 36 mesi

In deroga alla durata massima prevista per il Contratto di apprendistato (36 mesi), in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle artigiane, sarà possibile attivare Contratti di apprendistato con durata superiore a 36 mesi e fino al limite di 60 mesi.

 

PROCEDURA RICHIESTA CORSO

Per richiedere il corso di apprendistato per apprendisti è importante redigere il piano formativo individuale (P.F.I.). Il suddetto piano, dovrà essere presentato all’ENTE BILATERALE presente nel contratto collettivo di lavoro (CCNL), applicato dall’azienda dove l’apprendista dovrà svolgere la formazione di apprendistato, così da poter essere approvato.

Una volta approvato sarà possibile richiedere il corso all’OPN ITALIA LAVORO, sulla piattaforma ESAFAD, attraverso la normale procedura di richiesta corso residenziale, dove saranno presenti le tre tipologie di corso.

Al momento della richiesta di attivazione del corso di apprendistato per apprendisti è necessario allegare in piattaforma il P.F.I.

Durante il percorso formativo, dovrà essere compilata l’agenda e la stessa dovrà essere allegata alla fine della formazione per il corretto rilascio dell’attestazione finale.

In piattaforma ESAFAD, nell’area download sarà possibile scaricare la modulistica del corso.

Nel caso in cui l’azienda ove l’apprendista dovrà svolgere il percorso formativo non dispone di un Ente Bilaterale a cui fare richiesta di validazione del P.F.I., potrà richiedere all’OPN ITALIA LAVORO l’individuazione dello stesso e l’indicazione del CCNL da applicare all’apprendista, con successiva adesione dell’azienda all’Ente Bilaterale e all’applicazione del CCNL di riferimento.

 Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo apprendistato@opnitalialavoro.it

About Author

Comment here