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DVR e Covid-19: aggiornamento si o no?

Quesito spinoso, in questo momento storico, quello relativo all’aggiornamento o meno del Documento di Valutazione dei rischi aziendale: l’esigenza di predisporre misure di prevenzione e protezione finalizzate a contenere il più possibile l’espansione del contagio, porta sicuramente a galla molte domande.

La pubblicazione del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 prima, e la ratificazione del protocollo condiviso tra governo e parti sociali del 14 marzo 2020 poi, ha portato molti imprenditori ad interrogarsi sulla necessità o meno di provvedere a completare tali documenti in conformità alle nuove disposizioni di legge anti-contagio.

Partiamo quindi col sottolineare che gli obblighi principali in merito alla sicurezza sul lavoro (secondo anche quanto previsto dall’art. 2087 c.c.) sono in capo al Datore di Lavoro. Tra questi obblighi ritroviamo – comma 1 lett. a) dell’art. 17 D.Lgs 81/2008 e s.m.i – «la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28»

Il Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., inoltre, si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, ovvero qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Importante è dividere le attività lavorative relativamente all’esposizione al Covid-19 in:

-luoghi di lavoro in cui l’esposizione al Covid-19 è specifica (sanitari);

-luoghi di lavoro in cui l’esposizione al Covid-19 è di tipo generico e non specifico dell’attività lavorativa, (edilizia, industria, commercio, ecc)

Nel primo caso in cui il rischio è specifico dell’ambito lavorativo il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico e l’introduzione del nuovo agente biologico Sars-CoV-2 non va a cambiare fondamentalmente la valutazione in quanto le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus sono idonee per le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. Risulta però opportuno verificare che la valutazione abbia previsto virus della stessa tipologia e con le stesse modalità di diffusione, in caso contrario va aggiornato il DVR.

Nel secondo caso in cui il Covid-19 è un rischio di tipo generico, ovvero quando il lavoratore è esposto all’agente biologico – indipendentemente dalla classe di appartenenza – nello stesso modo in cui lo è nella vita privata, indipendentemente dalla mansione il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.

Il Protocollo del 14 marzo 2020 in maniera molto chiara indica in 13 punti le misure di prevenzione, protezione e organizzative da adottare nei luoghi di lavoro in questa fase di emergenza nazionale:

1. Informazione
2. Modalità di ingresso in azienda
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia e sanificazione in azienda
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione spazi comuni
8. Organizzazione aziendale
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Dal punto di vista documentale, quindi, è bene ricordare che è necessario predisporre una procedura specifica che analizza i 13 punti del protocollo definendoli in maniera dettagliata per il proprio ambito di lavoro.

Il DPCM del 10 aprile 2020 chiarisce in modo limpido che nelle aziende in cui il rischio biologico è di tipo generico non è necessario aggiornare il DVR. Infatti, l’art. 2 comma 10 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che per le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso del 14 marzo tra il Governo e le parti sociali.

HSE Consulting condivide pienamente la scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha redatto delle procedure chiare e semplici da poter utilizzare, contestualizzandole in base alla tipologia di azienda.

Dott.ssa Federica Palmieri, tecnico della prevenzione

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