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SMART WORKING: come cambia la sicurezza sul lavoro

Con l’avvento della pandemia COVID-19, stiamo sentendo parlare sempre più spesso di smart working. In molti si sono chiesti cosa prevede la normativa dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

La prima cosa fondamentale che dobbiamo mettere in evidenzia, è la distinzione tra smart working e telelavoro, cosi da avere un quadro chiaro e preciso di cosa prevede la normativa.

Non dobbiamo mai decodificare la dimensione della sicurezza sul lavoro in ambito di smart working con gli strumenti interpretativi concepiti per il telelavoro.

Ovviamente non mancano i punti in comune tra le due fattispecie, ma questo non toglie che si tratti di realtà differenti l’una dall’altra.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro possono essere applicate a tutte e due le fattispecie.

Telelavoro

Gli obblighi di sicurezza correlati al telelavoro presupponeva l’adozione di strumenti di lavoro che nella maggior parte dei casi venivano messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro, a cui spettavano anche le relative spese.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro nel caso del telelavoro, pertanto, la norma a cui si deve fare riferimento è riportata nel comma 10 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Entrando più nello specifico, il telelavoro si è evoluto nel corso degli anni nel telelavoro mobile, che attualmente è disciplinato da diversi contratti collettivi nazionali. Una variazione è la postazione di lavoro, che non deve essere per forza fissa, ma è importante legata all’adozione di strumenti di lavoro che devono essere mantenuti dal datore di lavoro, a cui spetta anche la gestione della loro sicurezza.

Che cosa cambia con lo smart working

Nel caso dello smart working, i classici obblighi di prevenzione che sono correlati con l’impiego degli strumenti di lavoro non vengono meno, ma in più intervengono fattori di rischio ambientale differenti rispetto a quelli che di solito vengono affrontati quando si parla di telelavoro domiciliare, dal momento che sono contraddistinti dalle potenzialità dell’attività outdoor.

Il fatto è che in questo caso è complicato fornire una valutazione in una prospettiva di prevenzione, e il motivo riguarda proprio il fatto che non si tratta di ambienti di lavoro tradizionali. Questo è uno degli aspetti che distinguono il telelavoro dallo smart working, con il legislatore che domanda al datore di lavoro di provvedere a una sorta di vigilanza, fermo restando che anche il lavoratore è tenuto a rispettare una responsabilità individuale maggiore.

Obblighi per il datore di lavoro

Per quanto riguarda l’impiego degli strumenti di lavoro, la legge al comma 2 dell’articolo 18 evidenzia che il responsabile del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici che sono stati forniti al lavoratore in modo che egli possa svolgere l’attività lavorativa è il datore di lavoro. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’ambito di cui si sta parlando è sempre quello del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nel quadro complessivo della disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche nel contesto dello smart working la responsabilità relativa all’utilizzo e al funzionamento degli strumenti di lavoro è del datore di lavoro. In mancanza di strumenti di lavoro adeguati, per esempio, non si può parlare di lavoro agile.

FONTE: H24NOTIZIE.COM

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