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SCUOLA: Le novità per la pulizia, disinfezione e sanificazione

Nel mese di luglio, l’INAIL ha pubblicato un importante documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, in relazione alle aperture del mondo scolastico, in tempi di emergenza da COVID-19.

La pubblicazione, è costituita da una parte generale in cui si riprendono obblighi legislativi, indicazioni di norme o linee guida, con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ai dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, alla formazione, ai prodotti e sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare.

Gestione di una persona sintomatica nella scuola

La gestione di casi e focolai nel contesto scolastico “richiede l’adozione di misure di intervento per le quali si rimanda al documento ” Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020″ elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto” che, in coerenza con quanto previsto al punto 11 del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 “contestualizza nella scuola le procedure per la gestione di casi sospetti”.

Tale documento fornisce “indicazioni sulle misure di sanificazione straordinaria da mettere in atto nel caso in cui una persona positiva abbia visitato o utilizzato la struttura scolastica:

-Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;

-Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente;

-Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

-Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria”.

Sorveglianza sanitaria e i lavoratori fragili

Riguardo alla sorveglianza sanitaria, come riportato nel documento del 28 agosto 2020 indicato sopra, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola ‘è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici – dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). Nella ‘ordinarietà’, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi ‘normati’ dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2’.

Dunque la sorveglianza sanitaria, qualora prevista, “va effettuata in coerenza, oltre che con il D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche con il ‘ Protocollo condiviso’ e con le Circolari del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020 e n. 28877 del 4 settembre 2020.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

FONTE: PUNTOSICURO.IT

 

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