La formazione in modalità e-learning è stata ufficialmente introdotta in Italia solo nel 2011 e precisamente con gli Accordi Stato-Regioni, repertorio atti n. 221 e 223, del 21.12.2011.
Relativamente ai lavoratori addetti al primo soccorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato che in materi di primo soccorso, il comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che la disciplina relativa ai requisiti del personale addetto al primo soccorso e alla sua formazione fosse individuata nelle previsioni del D.M. 15/7/2003 n. 388, che aveva a sua volta stabilito che la formazione di tale tipologia di lavoratori fosse a sua volta costituita da una parte teorica e da una parte pratica e la stessa debba essere svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Lo stesso Ministero ha, inoltre, ricordato che nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Successivamente, in data 3.09.2016 è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 7.7.2016 che nell’allegato II ha rivisto i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning.
Tale Accordo, infatti, prevede delle tabelle riassuntive che dispongono la non possibilità dell’erogazione della formazione in modalità e-learning sia per la parte teorica e sia per la parte pratica della formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso.
FONTE: AVV. BARBIERI FILIPPO – IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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