Pubblicato sul sito dell’INAIL il nuovo mod. OT23, che sostituisce il precedente mod. OT24, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Tra le novità più interessanti è possibile annoverare gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.
Il D.M. 12 dicembre 2000, modificato dal D.M. 3 marzo 2015, all’art. 24 prevede l’applicazione da parte dell’INAIL di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Tali aziende hanno la possibilità di ottenere la cd. oscillazione del tasso per prevenzione , ossia uno sconto riconosciuto dall’INAIL sul premio da versare. La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;
da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;
da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;
oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i “Servizi online” del portale INAIL, entro il 29 febbraio 2020. Successivamente, entro 120 giorni dall’invio della domanda, l’Istituto assicuratore comunica all’azienda il provvedimento adottato.
Nel modulo di domanda l’INAIL indica quali sono i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. In particolare, gli interventi sono articolati in cinque sezioni e sono distinti in interventi:
- di carattere generale (A);
- di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B);
- trasversali (C);
- settoriali generali (D);
- settoriali (E).
A ciascun intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100.
FONTE: EDOTTO.COM
Comment here