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I docenti sono obbligati ad andare a scuola fino al 30 giugno? Ecco la normativa di riferimento

E’ una delle domande che molti docenti e non, si stanno facendo in questo periodo, ovvero, sono obbligati ad andare a scuola sino al 30 giugno?

Il CCNL vigente non contempla alcun obbligo da parte dei docenti di permanere nei locali della scuola in caso di sospensione dell’attività didattica. E in assenza di attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti.

Si rammenta a tutti i docenti che gli unici obblighi di insegnamento, e di attività funzionali all’insegnamento, sono quelli previsti dagli artt. 28 e 29 del ccnl 2006-2009. Eventuali ordini di servizio che obblighino a presenze sul luogo di lavoro con modalità non previste dal CCNL possono essere configurati come abusi d’ufficio e pertanto perseguibili.

Durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.

Non c’è, quindi, dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.

Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è il caso di ribadire che esso non sussiste in alcun modo.

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