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Recepimento presso la Regione Sicilia dell’accordo Stato-Regioni del 7.7.2016

In data 19 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il Decreto 8 luglio del 2019, il quale si occupa del recepimento dell’Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.Lgs. n. 81/2008) – Line guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro – indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti assessoriali e circolari esplicative dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana.

Tale atto, inoltre, sostituisce le linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori dirigenti e preposti allegate al decreto assessoriale n. 1619 dell’8 agosto 2012 per il recepimento degli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012.

Il Decreto in oggetto, oltre ad istituire l’elenco regionale dei soggetti formatori e degli Organismi paritetici, prevede che gli stessi soggetti formatori trasmettano al Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.PP competente per territorio, almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso, la comunicazione di avvio corso sia per la formazione che per l’aggiornamento dei corsi oggetto del presente decreto: 1) Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione; 2) Datori di lavoro che svolgono le finzioni di RSPP; 3) Dirigenti; 4) Preposti; 5) Lavoratori; 6) Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 7) Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi; 8) Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 9)Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione; 10) Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Le modalità di effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento oggetto del presente decreto e delle verifiche dell’apprendimento, ove previste devono essere svolte ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, degli Accordi Stato-Regioni e delle normative regionali di riferimento.

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti da Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
A tal fine, le verifiche dell’apprendimento sono effettuate da una Commissione composta dal Responsabile del progetto formativo e da almeno un docente del corso. Alle suddette verifiche l’ASP territorialmente competente potrà partecipare.

FONTE: Avv. Barbieri Filippo – Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro

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