L’ infortunio da COVID-19 sul lavoro.
Facciamo chiarezza sulla eventualità di contagio nel lavoro di un lavoratore per Covid-19 se ricade la responsabilità sul datore di lavoro e come comportarsi. Partiamo dal comunicato che l’INAIL il 15 maggio scorso ha pubblicato sul proprio sito, dichiarando che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Quindi in caso di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro non c’è una relazione automatica di accertamento sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Per determinare il riconoscimento di un infortunio e della relativa responsabilità civile e penale del datore di lavoro bisogna andare a verificare diverse condizioni che effettivamente erano in capo al titolare le quali potrebbero aver determinato l’evento da evitare con una buona azione di prevenzione. Pertanto si va ad analizzare se è stata una mancanza effettiva del datore di lavoro, in quali circostanze è avvenuto l’evento e quali sono le modalità di lavoro, in linea con il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009. Solo in questo caso possiamo collegare la responsabilità per colpa o per dolo. Altro punto fondamentale che l’INAIL evidenzia su questa tematica di difficile configurabilità di responsabilità del datore di lavoro, è data da una alluvionale emanazione di provvedimenti oggetti di costanti aggiornamenti anche in base all’andamento epidemiologico. Facciamo anche una osservazione fondamentale e da non sottovalutare, di tutte le procedure che ci sono state fornite, comprese quelle dell’Istituto Superiore di Sanità, sono linee guida e raccomandazioni (da vedere a titolo di esempio il rapporto ISS n.25/2020 sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento) quindi non con forza di legge, di vincolo.
Tutte le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, sono indicazioni che si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale e, ancora, vanno intese come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale. Alla luce di quanto detto, ci chiediamo se non sia il caso di dover integrare il Testo Unico della Sicurezza con queste procedure, indicazioni, raccomandazioni determinando chiaramente i ruoli e relative responsabilità che ogni componente di una azienda va a ricoprire, anche con indicazioni chiare e normate per quanto riguarda la formazione ed informazione dei lavoratori e non solo dal rischio di contagio per Covid-19. In effetti questo aspetto formativo è rimasto come semplice indicazione nelle linee guida ma senza carattere di legge e di obbligo che ai fini della prevenzione della salute e sicurezza di un lavoratore, specie in questo periodo emergenziale, dovrebbe essere bene definito.
In qualità di Segretario Generale della CNL Nazionale, sarà un mio personale impegno a porre queste tematiche all’attenzione delle Istituzioni per dare immediata risposta a tutto il settore del mondo del lavoro.
Arch Jr Wladymiro Wysocki
Segretario Generale C.N.L. Nazionale
Presidente CNL Territoriale Roma
Coordinatore OPN Roma
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