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Dopo la supplenza si può richiedere la disoccupazione?

Si può prendere la disoccupazione dopo aver fatto la supplenza? E’ una delle tante domande che tanti lavoratori si chiedono ogni giorno e ogni cercheremo di rispondere in modo chiaro e approfondito.

Iniziamo subito col dire, che al termine della supplenza il docente precario ha diritto all’indennità di disoccupazione. Precari e supplenti con scadenza contratto al 30 giugno, possono fare domanda per la Naspi 2019 a partire dal giorno seguente.

 I termini decorrono dal primo luglio fino a 68 giorni dalla data di scadenza del contratto di supplenza. La data di presentazione della domanda determina quella di erogazione della Naspi Scuola 2019. Per chi fa domanda entro 8 giorni dalla fine del contratto di supplenza, l’indennità viene riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
Devono ricorrere i seguenti requisiti e condizione per la Naspi 2019:
– stato di disoccupazione involontario (vi rientrano anche ipotesi particolari come il licenziamento nei periodi tutelati di maternità o la mancata accettazione di trasferimento in altra sede a più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile con almeno 80 minuti di mezzi pubblici);
– dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso la sede Inps o il centro per l’impiego territorialmente competente;
– firma del patto di servizio per la ricerca attiva del lavoro.
– montante contributivo negli ultimi 4 anni precedenti all’evento disoccupazione pari ad almeno 13 settimane;
– aver prestato almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione.

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