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Sospensione posticipata se il Dvr non è in azienda

Il provvedimento di sospensione dell’attività potrà essere adottato non solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia proceduto alla sua materiale redazione ma anche dove il documento non è presente sul luogo di lavoro oggetto dell’ispezione.

In questo caso però, il provvedimento avrà decorrenza  dalle ore 12 del giorno  successivo e inoltre sarà possibile richiedere l’annullamento mostrando il documento che dovrà riportare una data certa, anteriore all’accesso ispettivo.

Si rammenta, infatti, che la previsione dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla “la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”. La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (Art. 29, comma 1 (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto). Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

Di seguito è possibile scaricare l’intera circolare 4/21 rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro .

CIRCOLARE 4.2021

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